Condizioni di vendita

(1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (CGV) E ORDINE DI ACQUISTO (OdA)
L’Acquirente, con l’invio dell’OdA, si obbliga ad osservare, nei suoi rapporti con il Fornitore, le presenti CGV, dichiarando di conoscerle e di accettarle integralmente e senza eccezioni.
(2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E CONFERMA DELL’ORDINE (CdO)
L’OdA, inviato per iscritto dall’Acquirente, si intende irrevocabile sino alla ricezione della CdO o del rifiuto del Fornitore. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui perviene all’Acquirente la CdO del Fornitore,
ovvero se questo, anche senza accettazione espressa, dia inizio all’esecuzione della prestazione.
(3) CONSEGNA
La consegna si intende effettuata conformemente al termine di consegna indicato nella CdO, interpretato secondo gli INCOTERMS 2000. In caso di mancata espressa indicazione del termine di consegna nella CdO, il Prodotto sarà
consegnato EXW sede principale del Fornitore. I termini di approntamento, spedizione e consegna, comunque pattuiti, non hanno carattere perentorio né essenziale, ma devono intendersi puramente indicativi e non vincolanti per il
Fornitore. Se il Fornitore dovesse posticipare la consegna rispetto al termine previsto, su richiesta dell’Acquirente o per causa a lui anche solo indirettamente imputabile, tutti gli eventuali costi aggiuntivi, tra i quali quelli per magazzinaggio,
movimentazione e trasporto, sono a carico dell’Acquirente.
(4) DIFETTI DEL PRODOTTO
Tutti i prodotti fabbricati direttamente dal Fornitore sono garantiti per 3 anni dalla data di acquisto o di consegna all’Acquirente. La garanzia esclude componenti non fabbricati direttamente dal Fornitore ed eventuali danni provocati dagli
stessi. La garanzia esclude vizi e danni risultanti da errata installazione, negligenza, manutenzione scorretta, naturale usura del prodotto/componente. Il Prodotto danneggiato da un uso improprio o trasporto inadeguato non potrà essere
sostituito e non legittima accrediti. La garanzia non copre i vizi derivanti da un’impropria conservazione e/o uso e/o montaggio e/o pulizia del Prodotto effettuato da personale non incaricato dal Fornitore e, comunque, da alterazioni
e/o riparazioni eseguite da terzi senza previo consenso scritto dal Fornitore o derivanti dal normale deterioramento delle parti del Prodotto. La garanzia cessa immediatamente se l’Acquirente non rispetta le scadenze o le modalità di
pagamento, le istruzioni d’uso e manutenzione anche normali per prodotti del settore o quando il Prodotto sia utilizzato per applicazioni non conformi al suo normale utilizzo e/o in modo difforme dalle specifiche
tecniche. L’Acquirente deve esaminare il Prodotto alla consegna e denunciare qualsiasi difetto di conformità dello stesso per iscritto entro 8 giorni dalla data della consegna o, per i vizi occulti, dal momento in cui ha scoperto o avrebbe
dovuto scoprire il vizio o difetto di conformità, pena la decadenza di ogni diritto. Il Fornitore si riserva la facoltà di esaminare la fondatezza del reclamo e, nel caso sia infondato, può addebitare le relative spese all’Acquirente. Reclami
o contestazioni non legittimano l’Acquirente a ritardare o sospendere i pagamenti. Se il reclamo è fondato, il Fornitore può, a sua discrezione ed in un termine da concordare, a) restituire la somma pagata, b) sostituire il Prodotto con uno
conforme, c) riparare il Prodotto a proprie spese, salvo il diritto alla restituzione del Prodotto contestato. Le parti difettose verranno sostituite gratuitamente con l’addebito delle sole spese di trasporto.
(5) PREZZO
Il prezzo del Prodotto, cui le parti fanno riferimento, è quello espressamente indicato nella CdO inviata dal Fornitore all’Acquirente. Il prezzo si intende IVA esclusa e non comprende i costi per l’imballaggio ordinario, né per il trasporto.
(6) PAGAMENTO
Il pagamento dev’essere effettuato nei termini e con le modalità indicati nella CdO e/o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto liberatorio solo se effettuato direttamente al Fornitore e da questi ricevuto e, comunque, nella valuta
e nelle forme indicate nella fattura di vendita. Qualsiasi pagamento fatto in un luogo, in un modo o a un soggetto diverso da quelli pattuiti, non sarà ritenuto liberatorio. Il ritardo nel pagamento comporta l’addebito di spese e di interessi
ex D.Lgs. 9.10.2002, n. 231. Nel caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di un solo rateo fa decadere l’Acquirente dal beneficio del termine e legittima il Fornitore a pretendere il pagamento dell’intero credito, anche se
ancora non esigibile contrattualmente, nonché quello relativo alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, e legittima la sospensione immediata di ogni consegna in corso o programmata, oppure, ad insindacabile giudizio del Fornitore,
l’annullamento degli ordini già confermati, senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore di ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo
e spesa sostenuti. Il pagamento dei Prodotti deve, in ogni caso, essere effettuato indipendentemente dalla circostanza dell’avvenuto perimento totale
o parziale degli stessi. In caso di inadempimento dell’obbligazione di pagamento, il Fornitore ha facoltà di far vendere il Prodotto per conto e a spese dell’Acquirente, comunicandogli il tempo e il luogo della vendita. Se il pagamento viene
fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraente e dalla lingua contrattuale.
(7) RISERVA DI PROPRIETÀ
Il Fornitore conserva il diritto di proprietà del Prodotto fino al totale pagamento da parte dell’Acquirente. La riserva di proprietà non incide sul passaggio del rischio.
(8) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Fornitore è responsabile dei danni ai beni di proprietà dell’Acquirente solo nel caso sia provato che tali danni sono stati causati da negligenza del Fornitore o di suoi addetti. Il Fornitore non è responsabile, e quindi non è tenuto a risarcire i
danni conseguenti, delle perdite di produzione, di profitto o di qualsiasi altra conseguenza economica o indiretta, di qualsiasi genere, derivante dal suo inadempimento, salvo il caso di dolo o colpa grave. Eventuali ritardi nella consegna non
potranno dare luogo a penalità, né a risarcimento danni, né a decorrenza di interessi, né a risoluzione, neanche parziale, del Contratto a carico del Fornitore. La responsabilità del Fornitore per vizi o difetti del Prodotto non potrà eccedere
il valore del Prodotto stesso. È espressamene escluso, dichiarando l’Acquirente di rinunciarvi, il diritto di regresso ai sensi dell’art. 1519-quinquies cod. civ. italiano. È altresì esclusa la responsabilità del Fornitore per danni punitivi (“Punitive
Damages”), in particolare negli U.S.A. È escluso in ogni caso il diritto dell’Acquirente alla risoluzione del Contratto.
(9) RISOLUZIONE
Nel caso in cui l’Acquirente sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia notorio che si trovi in uno stato di difficoltà finanziaria o non adempia ad una qualsiasi delle obbligazioni contrattuali e/o a quelle previste nelle presenti CGV, il
Fornitore può risolvere il Contratto per mezzo di comunicazione scritta all’Acquirente. In caso di mancato o ritardato pagamento, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso jure il Contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente,
senza necessità di messa in mora, riservandosi di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. La risoluzione del Contratto per qualsiasi causa non pregiudica i diritti acquisiti
dal Fornitore fino al momento della risoluzione. Nel caso di risoluzione, le somme già versate resteranno definitivamente acquisite dal Fornitore a titolo di penale in acconto sul maggior danno ed il Prodotto dovrà essere immediatamente
restituito al Fornitore, presso la Sede principale o nel diverso luogo da questi indicato, riservandosi il Fornitore la facoltà di provvedere al trasporto direttamente o tramite terzi di propria fiducia, a spese e rischio dell’Acquirente.
(10) FORZA MAGGIORE
Le Parti hanno diritto di sospendere l’esecuzione dei rispettivi obblighi nel caso ciò sia impedito o reso eccessivamente oneroso da circostanze straordinarie, imprevedibili e non controllabili dalle Parti, quali, ad esempio, vertenze sindacali,
incendi, guerre (dichiarate o meno), mobilitazione generale, sommosse, requisizioni, stati di crisi, embarghi, restrizioni nell’uso delle fonti energetiche, mancate o ritardate consegne dei sub-fornitori, ecc.. La parte che invochi una causa di
forza maggiore
deve comunicare per iscritto all’altra parte, senza alcun ritardo, il suo verificarsi e la sua cessazione. Nonostante quanto previsto nelle presenti CGV, ciascuna parte può risolvere il Contratto, con comunicazione scritta all’altra, se la
sospensione dell’esecuzione dovuta a forza maggiore, così come definita in questo articolo, duri più di sei mesi.
(11) PROPRIETÀ INTELLETTUALE
In conformità all’art. 39, sezione 7, degli accordi TRIPS, l’Acquirente non rivelerà, divulgherà, utilizzerà in qualsiasi modo il know-how, tecnico, amministrativo e commerciale, di proprietà del Fornitore, né se ne approprierà in alcun modo.
(12) LINGUA
La versione originale delle presenti CGV è in lingua italiana. Tutte le comunicazioni inviate al Fornitore, per ritenersi efficaci, dovranno essere in lingua italiana, salva espressa previsione scritta di disapplicazione della presente clausola.
(13) LEGGE APPLICABILE
Tutti i rapporti contrattuali del Fornitore sono disciplinati dalla legge italiana e, subordinatamente, dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili in quanto applicabile.
(14) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione dei contratti del Fornitore sono devolute alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria italiana del Foro di Verona. Il Fornitore mantiene la facoltà di convenire
l’Acquirente presso il foro ove quest’ultimo ha sede o nel luogo dove si trovano i beni oggetto di lite.
(15) TUTELA DEI DATI PERSONALI
L’Acquirente dichiara di essere stato informato di tutti gli elementi previsti all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e presta il consenso, ai sensi dell’art. 23 del Decreto citato, a che i dati personali/aziendali vengano trattati ai sensi di legge ed
eventualmente comunicati a terzi.
(16) CLAUSOLA FINALE
Queste CGV sostituiscono e prevalgono su ogni pattuizione intercorsa tra il Fornitore e l’Acquirente in precedenza. Nel caso in cui una singola norma delle presenti CGV fosse invalida, il Contratto rimane validamente disciplinato dalle
restanti norme